Le misure sono destinate ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
AIS
CAUSALI ORDINARIE
- Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche straordinarie.
- Situazioni temporanee di mercato.
DESTINATARI: Tutte le imprese citate nel campo di applicazione, a prescindere dal numero di lavoratori in forza.
CAUSALI STRAORDINARIE
- Riorganizzazione aziendale compresi i processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di FSBA.
- Crisi aziendale, nell’ambito di un accordo collettivo.
- Contratto di Solidarietà di cui all’art. 21, d.lgs. 148/2015, all’esito di esame congiunto presso la commissione paritetica competente.
DURATA
- La durata complessiva dell’AIS (sia per causali ordinarie che straordinarie) è: 26 settimane, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 156 su 6 giorni/settimana e a 182 su 7 giorni/settimana. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 01/01/2023. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione.
ACIGS
CAUSALI STRAORDINARIE
- Riorganizzazione aziendale compresi i processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di FSBA.
- Crisi aziendale, nell’ambito di un accordo collettivo.
- Contratto di Solidarietà di cui all’art. 21, d.lgs. 148/2015, all’esito di esame congiunto presso la commissione paritetica competente.
DESTINATARI: Tutte le imprese citate nel campo di applicazione, che abbiano in media oltre a 15 lavoratori in forza.
DURATA
Vedi procedure ACIGS
L’ammontare dell’assegno è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale nei limiti stabiliti dall’art. 30 del D.Lgs 148/2015, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale (massimo 8 ore/giorno e 40 ore/settimana), con un massimale mensile di € 1.392,89 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti.
Il Fondo ogni fine mese, previa predisposizione degli ordini di pagamento da parte di EBAC Campania, eroga l’ammortizzatore sociale per le giornate di sospensione realizzate nel mese precedente o per i mesi ancora più indietro, quando i dati delle giornate non lavorate sono stati comunicati in ritardo.