Avvio Versamenti FSBA

 In Comunicazioni

Premesso che, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza del rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS, la Legge 92/2012 ha introdotto i fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalle norme in materia di integrazione salariale (art. 3 commi da 4 a 13) e che Tramite l’accordo interconfederali del 31 ottobre 2013 e quello del 29 novembre 2013, le parti sociali dell’Artigianato hanno istituito il Fondo di solidarietà bilaterale (FSBA) ai sensi dell’art. 3, comma 14, Legge n. 92/2012;

Nell’imminente scadenza per il pagamento del Fondo Residuale INPS del 16 dicembre 2014, si ricorda che le ditte artigiane e non, che applicano i CCNL dell’Artigianato, devono versare esclusivamente al Fondo di solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA).


Il versamento, quantificato in € 10,42 per ogni lavoratore in forza con orario superiore alle 20 ore settimanali, ed in € 5,21 per orario di lavoro uguale o inferiore alle 20 ore settimanali, deve essere effettuato mensilmente tramite F24 con codice EBNA.

Si rammenta che, ai fini della regolarità contributiva, gli arretrati dal 1 gennaio 2014, devono essere versati dalle imprese, che NON hanno regolarmente versato tramite F24 a EBNA nel corso del 2014.

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