Contributi agli Enti Bilaterali e sostegno al reddito: le novità dal 1° gennaio 2022

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Ai sensi dell’Accordo Interconfederale del 17/12/2021, la quota di contribuzione mensile alla Bilateralità dovuta dalle imprese artigiane per ogni lavoratore in forza, passa dagli attuali 7,65 euro mensili a 11,65 euro per dodici mensilità. Le imprese non aderenti alla Bilateralità Artigiana dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfettario pari a 30 euro lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli Accordi Interconfederali in essere.

Sempre ai sensi dell’Accordo, le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2022, ovvero, se successiva, dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria. Ad oggi risultano essere stati sottoscritti il CCNL Area Meccanica, il CCNL Area Alimentazione e Panificazione e il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Pertanto, al fine di un corretto aggiornamento delle procedure e d’intesa con le Parti Sociali sottoscrittrici dell’Accordo, si comunica che le imprese che applicano i suddetti CCNL sono tenute, con la retribuzione del mese di gennaio, al nuovo versamento. Resta fermo che, qualora le procedure abbiano bisogno di un lasso di tempo maggiore per adeguarsi a quanto sopra descritto, sarà possibile recuperare il versamento con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2022. Al contrario, le imprese che applicano altri contratti di settore, saranno tenute al versamento della nuova aliquota a partire dalla data di rinnovo dei vari CCNL.

Si ricorda, infine, che alla Bilateralità possono aderire anche gli enti e le società costituite, partecipate o promosse dalle Parti Sociali costituenti EBNA. Nel caso in cui tali enti e società applichino un CCNL sottoscritto dalle Parti Sociali (ad es. CCNL Area Comunicazione) saranno tenuti al versamento della nuova aliquota a partire dalla data di rinnovo dei vari contratti, seguendo le suddette regole valide per le imprese mentre, nel caso di applicazione di un CCNL non sottoscritto dalle Associazioni costitutrici di EBNA, occorre applicare la nuova aliquota a partire dal 1° gennaio 2022.

Sostegno al reddito. A seguito dell’approvazione della legge 234/2021 e in relazione all’adeguamento del Regolamento e dello Statuto, FSBA ha avviato un importante e serrato confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel confermare che le prestazioni di sostegno al reddito previste, cosi come enucleato nella stessa norma, avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022, invitiamo tutte le imprese e i lavoratori interessati all’eventuale presentazione delle domande, ad attendere le indicazioni che verranno trasmesse nel più breve tempo possibile e comunque non prima della definitiva condivisione con il Ministero e delle conseguenti deliberazioni degli organi del Fondo.

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