Emergenza Covid – Cassa integrazione

 In Comunicazioni, Emergenza COVID-19

Le nuove 18 settimane di cassa integrazione partono a far data dal 13 luglio 2020. Il contatore riparte dunque da zero a partire dal 13/7/2020. Le giornate attinenti le prime 18 settimane che eventualmente non fossero state utilizzate entro il 12/7/2020 decadono in via definitiva e, in linea con quanto sancito dal Decreto Agosto, non possono essere cumulate con l’ulteriore periodo a disposizione.

Se l’azienda ha terminato le prime 18 settimane prima del 13 luglio 2020, la rendicontazione delle giornate che intercorrono tra l’ultimo giorno rendicontato ed il 13 luglio verrà inibita dal Sistema.

Nei prossimi giorni tutte le domande FSBA saranno prorogate in automatico avendo durata fino al 31 dicembre 2020: non occorrono dunque una nuova domanda ed un nuovo verbale, restano valide le domande FSBA già presentate, se regolarmente protocollate.
I criteri restano quelli dell’effettivo utilizzo e del contatore aziendale: come sempre cioè le 18 settimane disponibili sono per singola azienda, non per singolo lavoratore. Il limite aziendale delle 18 settimane si traduce in un massimo di 90 giorni lavorativi effettivi nel caso di attività lavorativa aziendale su 5 giorni a settimana (108 giorni per la settimana lavorativa su 6 giorni e 126 giorni per la settimana lavorativa su 7 giorni).
Il nuovo limite delle 9 + 9 settimane viene gestito dal contatore aziendale in fase di rendicontazione delle assenze. Al momento è possibile rendicontare le assenze soltanto per le prime 9 settimane “nuove”, per le ulteriori 9 saranno in seguito emanate le relative direttive.

Le domande FSBA Covid-19 devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività. Tale limite non vale nel caso di aziende artigiane che hanno avuto la respinta di una Cig in deroga: esse dovranno però accettare l’autodichiarazione proposta dal Sistema e caricare in SINAWEB il documento attestante il rifiuto della domanda da parte della Regione/INPS.

I lavoratori inclusi nelle domande FSBA devono essere stati assunti prima del 25 marzo 2020.

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