FSBA – nuove procedure per la cassa integrazione

 In Comunicazioni, Emergenza COVID-19

Il Fondo nazionale FSBA ha pubblicato le nuove procedure per le seconde 18 settimane di cassa integrazione, iniziando così ad adeguare il sistema alle novità introdotte dal Decreto Agosto n. 104 del 14 agosto 2020 e dalla Circolare INPS n. 115 del 30 settembre 2020.

Prime 18 settimane: si sono chiuse inderogabilmente per tutti alla data del 12 luglio 2020. Eventuali giorni residui non possono essere cumulati con le settimane successive di cassa integrazione.

Seconde 18 settimane: possono riguardare il periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. Per le prime 9 settimane restano valide le domande FSBA già presentate, che vengono tutte prorogate con durata fino al 31 dicembre 2020. Con cadenza mensile FSBA autorizza il periodo rendicontato. Al raggiungimento delle giornate disponibili per le prime 9 settimane (45, 54 o 63 giornate a seconda della distribuzione settimanale dell’orario lavorativo aziendale) SINAWEB riterrà le stesse complessivamente autorizzate e varierà di conseguenza in automatico la data di fine domanda.
Per le domande relative alle seconde 9 settimane seguiranno da parte di FSBA successive indicazioni in linea con le procedure in corso di definizione da parte del Ministero.

Diritto soggettivo. Hanno diritto alle seconde 18 settimane di cassa integrazione FSBA tutti i lavoratori (esclusi i lavoranti a domicilio, i quali hanno diritto alla CIG in deroga) che risultavano già assunti alla data del 13 luglio 2020. Per inserire nuovi dipendenti nelle domande FSBA esistenti occorre scrivere ad ebac.campania@pec.it dettagliando la propria richiesta.

Proroga. Le aziende artigiane che avevano presentato per errore domanda di CIG in deroga alla Regione possono fare domanda di FSBA entro e non oltre il 31 ottobre 2020 (la precedente scadenza era fissata nel 30 settembre 2020), accettando l’autodichiarazione proposta da SINAWEB e caricando il documento attestante il rifiuto della Cig da parte di Regione o INPS.

IMPORTANTE. Per le nuove rendicontazioni (escluse quelle dei mesi di luglio, agosto e settembre) viene ripristinato il termine perentorio stabilito dal Regolamento di FSBA: è obbligatorio cioè rendicontare entro il giorno 30 del mese successivo a quello che viene rendicontato. Ad esempio, ottobre 2020 potrà essere rendicontato in SINAWEB soltanto entro e non oltre il 30 novembre 2020.
Oltre tale termine sarà impossibile rendicontare e decadrà la richiesta di cassa integrazione per la mensilità non rendicontata entro i termini previsti.

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