News – comunicazione F24 scadenza 18 giugno 2012

 In Comunicazioni

Vi ricordiamo che il 18 giugno 2012, è l’ultimo giorno utile per il pagamento dei contributi dovuti all’EBAC tramite il modello F24.

Inoltre vi ribadiamo che per i soli lavoratori a tempo parziale l’importo è riproporzionato del 50% per orari di lavoro fino a 20 ore settimanali (€ 5,21). Oltre tale orario il versamento è intero (€ 10,42).

Molte imprese artigiane e/o consulenti continuano a domandare se devono aderire alla bilateralità, versando la quota all’Ente Bilaterale.

Vi comunichiamo che la nuova bilateralità è entrata definitivamente a regime a partire dallo scorso gennaio 2011.

In relazione a quanto stabilito dalle intese fra le parti in materia di bilateralità e contrattualizzazione del diritto dei lavoratori alle relative prestazioni, tutte le imprese artigiane e non artigiane che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dell’artigianato sono tenute ad aderire alla bilateralità attraverso versamenti effettuati esclusivamente tramite modello F24 utilizzando la specifica causale EBNA.

In assenza di adesione l’azienda è tenuta ad erogare ai lavoratori in forza un importo forfetario, denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), pari a 25€ lordi mensili per tredici mensilità, non riassorbibile che ha riflessi su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.

In tale fattispecie, l’impresa è altresì tenuta all’erogazione diretta in favore dei lavoratori di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità nazionale e regionale. Sono escluse dai versamenti le imprese dell’edilizia e dell’autotrasporto. Per queste ultime, tale esclusione permane fintanto che il CCNL non abbia previsto la contrattualizzazione del diritto alle prestazioni della bilateralità.

Le prestazioni dirette al sostegno al reddito dei lavoratori sono erogabili a condizione che vi sia regolarità di versamento mensile. Le imprese che, per qualunque ragione dovessero interrompere il versamento mensile, tranne nel caso di mancanza di lavoratori in forza nei mesi di riferimento, per poter ottenere l’erogazione della prestazione dovranno regolarizzare la propria posizione utilizzando il modello F24.

La mancata adesione alla bilateralità (versamento F24 e/o E.A.R.) rientra nei rapporti tra violazioni in materia di LUL e prospetto paga come cita la circolare n. 23/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il D.L. n. 112/2008 all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute.

In questi casi va chiarito che l’omessa o infedele registrazione dei dati sul cedolino paga che si sia protratta per più mensilità comporterà l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità interessate, in base al numero dei lavoratori coinvolti (essendo la violazione punita con la sanzione da ha lasciato inalterato l’obbligo di cui all’art. 1 della L. n.4/1953 di “consegnare” 150 a 1.500 euro quando la condotta illecita interessa da 1 a 10 lavoratori, oppure con la sanzione da 500 a 3.000 euro se la condotta illecita interessa da 11 lavoratori in poi).

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