Prossima scadenza per il versamento della contribuzione mensile a EBNA-FSBA

 In Comunicazioni

Il 16 luglio p.v. scade il termine per il versamento della contribuzione a favore di EBNA ed FSBA per il mese di giugno 2016.

Il 1° gennaio 2016 ha preso avvio il nuovo regime di contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato FSBA, a seguito dell’adeguamento del Fondo stesso alle nuove prescrizioni di legge in materia di ammortizzatori sociali e fondi di solidarietà (D.lgs 148/2015).

Ciò ha comportato anche l’adeguamento della contribuzione destinata a EBNA.

Chi deve versare a EBNA-FSBA?
Le imprese (quelle artigiane e quelle non artigiane che applicano i CCNL dell’artigianato), che non usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale, ordinari e straordinari.

Sono escluse dai versamenti le imprese del settore edile perché organizzate in altri fondi.

Quanto si deve versare:

Dal 1° gennaio 2016, per ogni dipendente, il datore di lavoro deve versare ogni mese una quota fissa di € 7,65 più una quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di ciascun lavoratore.

Dal mese di luglio 2016, alla quota variabile dello 0,45% si aggiungerà un’ulteriore quota pari allo 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale. Tale incremento sarà a carico dei lavoratori e la relativa somma sarà trattenuta dalla busta paga.

La quota fissa mensile di € 7,65 è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time.

Quando si versa?
Il contributo a EBNA-FSBA va versato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga di riferimento (es.: la contribuzione relativa al mese di giugno deve essere versata entro il 16/07).

La quota associativa deve essere versata ogni mese per 12 mensilità.

Come si versa?
Il versamento delle quote di adesione a EBNA e a FSBA (la quota fissa di € 7,65 sommata alla quota variabile calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale) deve essere effettuato con un unico pagamento tramite modello F24, rigo unico, indicando nel campo “causale contributi”, il codice EBNA.

Parallelamente, nella denuncia Uniemens, nella sezione denuncia individuale, occorre valorizzare il codice “EBNA” nell’elemento dell’elemento (con il relativo importo mensile, composto sia dalla quota fissa che dalla quota variabile) e il mese di competenza del versamento effettuato nell’attributo .

Rimane invariato il contributo per le imprese (quelle artigiane e quelle non artigiane che applicano i CCNL dell’artigianato), che usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale, ordinari e straordinari.

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