Contributi EBNA/FSBA
Ogni impresa, versando alla bilateralità, secondo quanto previsto dal D.Lgs 148/2015 e Legge 234/2021 ottempera ai relativi obblighi contributivi ed assolve ogni suo obbligo contrattuale nei confronti dei dipendenti.
Versamenti F24 e UNIEMENS
Le imprese aderenti verseranno su F24 la quota onnicomprensiva per la nuova bilateralità, e l’iscrizione si perfeziona tramite versamento mensile su modello F24, rigo unico, nella “Sezione INPS” con causale tributo EBNA.
La quota ricomprende quanto destinato a EBNA e funzionamento FSBA, la sicurezza sul lavoro, le quote per la rappresentanza e le prestazioni che vengono erogate dagli Enti Bilaterali regionali nonché il loro funzionamento.
Imprese artigiane con CSC 4, codice di autorizzazione INPS 7B ed organismi delle Parti Sociali
Rigo unico dato dalla somma di:
- € 11,65, quota fissa mensile
- 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale (a carico dell’azienda)
- 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale (a carico dei dipendenti).
La quota fissa mensile è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time in quanto gli stessi usufruiscono in egual misura delle prestazioni.
10% di quota di solidarietà di contribuzione su un imponibile mensile di € 3,65 (€ 0,37)
Imprese NON artigiane CSC diverso da 4
€ 11,65, quota fissa mensile.
La quota fissa mensile è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time in quanto gli stessi usufruiscono in egual misura delle prestazioni.
10% di quota di solidarietà del di contribuzione su un imponibile mensile di € 5,04 (€ 0,50)
La retribuzione imponibile previdenziale sulle quali calcolare le quote variabili della contribuzione destinata al FSBA include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste. In assenza di contribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità, infortunio, etc.) andrà comunque versata la quota fissa di € 11,65 per ogni dipendente.
La quota di solidarietà del 10% di contribuzione, prevista dalla legge 103/1991, è dovuta per la contribuzione di euro 27,25 e 60,50 annui rispettivamente per le imprese per le quali non trovano o trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I° del D.Lgs. 148/2015, ed è relativa alle prestazioni ed al funzionamento degli Enti Blaterali regionali.
Cosa prevede l’adesione al FSBA?
Il Fondo erogherà le seguenti prestazioni :
- AIS Assegno di Integrazione Salariale per 26 settimane per ragioni ordinarie e straordinarie, nel biennio mobile;
- ACIGS Assegno di Integrazione Salariale ragioni straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori:
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- 12 mesi di integrazioni salariali straordinarie per crisi aziendale, nei limiti dell’art. 22, co. 2, d.lgs. 148/2015 (ACIGS)
- 24 mesi di integrazioni salariali straordinarie per riorganizzazione aziendale, nel quinquennio mobile (ACIGS)
- 36 mesi di integrazioni salariali straordinarie per contratto di solidarietà, nel quinquennio mobile (ACIGS)
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L’arco temporale di riferimento per la fruizione di questi trattamenti è il “biennio mobile”, che decorre dal momento in cui l’impresa accede ad un primo intervento di sostegno al reddito erogato dal FSBA.
Prestazioni di sostegno al reddito
Anche in ragione dell’accordo collettivo, depositato nella PFSBA (piattaforma digitale), avendo presentato l’istanza, FSBA eroga l’assegno di integrazione salariale, per ragioni ordinarie e straordinarie, nel limite unico del vigente massimale mensile pari ad euro 1.222,51 e successivi adeguamenti, ai lavoratori che abbiano un’anzianità di almeno 30 giorni effettivi di impiego.