Via alle domande di cassa integrazione FSBA per il 2022

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Aggiornato il sito nazionale SINAWEB per la presentazione della domanda di assegno ordinario FSBA per il 2022, nel rispetto delle procedure nazionali previste.

Si ricorda che “l’accordo sindacale dev’essere relativo al mese di competenza”, ogni accordo dovrà avere una durata massima di un mese e non potrà essere fatto un accordo “passante” ad esempio dalla metà di un mese alla metà del mese successivo.

Se l’azienda dovrà richiedere la cassa integrazione per più mesi dovrà fare quindi diverse domande FSBA, diversi verbali di accordo sindacale, diversi ticket INPS (di tipo Assegno ordinario FSBA anno 2022).

Non sono validi verbali personalizzati. È accettato esclusivamente il pdf del verbale di accordo sindacale scaricato da Sinaweb, senza eccezione alcuna.

Non esiste proroga automatica: a fine periodo richiesto, se c’è ancora bisogno di cassa integrazione e se l’azienda ha ancora giorni residui da utilizzare (massimo utilizzo 13 settimane nel biennio mobile), occorre presentare in SINAWEB una nuova domanda FSBA.

Ogni protocollo FSBA deve avere il proprio specifico verbale ed il proprio ticket.

Ricordiamo che il verbale deve essere firmato dall’azienda (titolare o legale rappresentante) da una parte sociale datoriale (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI) e dal delegato di bacino territoriale di CGIL, CISL o UIL; devono essere riportati per esteso e ben leggibili il NOME ed il COGNOME di tutti i firmatari dell’accordo.

L’unico verbale valido è quello generato da Sinaweb: non sono validi altri “format” personalizzati, di nessun tipo e firmato esclusivamente dalle parti sociali autorizzate (I nominativi di ogni parte datoriale e sindacale autorizzata alla firma saranno pubblicati sul sito di EBAC Campania).

Per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 il verbale di accordo sindacale può essere retroattivo, con data di firma del verbale eccezionalmente non preventiva.

La scadenza di presentazione delle domande è il 31 marzo 2022. Tuttavia, tale scadenza è indicativa e non tassativa.

Vi invitiamo a prendere visione delle istruzioni nazionali nella loro interezza, cliccando su questo link potete visualizzare/scaricare il relativo pdf.

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